Succinto esame comparativo delle 3 Proposte di legge dei Gruppi Politici e raffronto con quello successivo proposto da ITA.L.I : critiche, commenti e proposte alternative
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Proposta
di legge Centro
Sinistra |
Proposta
di legge Giovanardi (Centro Destra) |
Proposta On. Razzi 2007 (IDV) |
commenti |
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ART.1. (Finalita`). 1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della
cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della
reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro
dei rapporti dell’Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione
del nostro patrimonio linguistico e culturale una priorità nell’ambito della
politica estera del Paese. 2. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,l’Agenzia per la
promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, di seguito
denominata «Agenzia», composta
da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,del Ministero degli affari
esteri,del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. |
ART.1. (Finalita`). 1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della
cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della
reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro
dei rapporti dell’Italia con gli altri Stati,riconoscendo la
divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano quale una delle
priorità della propria politica estera. 2. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,l’Agenzia per la
promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, di
seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della
pubblica istruzione,del Ministero dell’università e della ricerca, del
Ministero degli affari Esteri,del Ministero per i beni e le attività
culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un
dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione,
che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni
scolastiche italiane all’estero per non meno di un settennio e che non siano in quiescenza. 3. La Repubblica si impegna,altresì, a diffondere
l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua all’interno del territorio
nazionale, al fine di facilitare
l’integrazione linguistica e culturale degli immigrati. 4. Il Ministro della pubblica
istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca educativa,di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio1998,n.
300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce centri di formazione permanente regionali o
provinciali, di seguito denominati «centri», per l’insegnamento dell’italiano
come seconda lingua,con l’impiego di docenti in possesso dei medesimi
requisiti di cui al comma2. |
Art. 1. (Finalità e istituzione dell'Agenzia per la promozione
della lingua e della cultura italiane all'estero) 1. A integrazione di quanto previsto per le scuole italiane all'estero dagli articoli 636, 637 e 638 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, considerate la
mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente
interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la
necessità di promuovere strategie e azioni che assicurino il
mantenimento delle radici linguistico-culturali italiane da parte dei
connazionali all'estero e sviluppino azioni integrate a favore della
mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia, la
Repubblica promuove iniziative di formazione linguistico-culturale, di
educazione permanente e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini
italiani e degli oriundi italiani, di seguito denominati «comunità italiane
all'estero», nonché servizi e interventi integrati di orientamento,
formazione e perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la
mobilità culturale e professionale dei lavoratori stranieri che
intendono emigrare in Italia. 2. È
istituita presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero,
di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri,
del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per
gli affari regionali e del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
Le 3 Proposte, pur venendo da periodi ed anni diversi,
sembrano accomunate da una base comune (incredibilmente sembrano fatte dalla
stessa mano) che le vedono tutte ben salde in mano al Ministero degli Esteri
ed alla sua politica accentratrice ed esclusivista. Si fa finta di cambiare
qualcosa dopo circa 40 anni (dalla 153/71) ma in effetti si lascia tutto come
prima. Vediamo perché. Comunque si può condividere l’articolo 1 di tutte e 3 le Proposte
perché si condivide e accetta pienamente l’idea di istituire un’Agenzia
Nazionale sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei MInistri |
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ART.2. (Funzioni
dell’Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane
all’estero). L’Agenzia: a) persegue le finalità di cui all’articolo1,promuovendo
il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato,gli enti e le istituzioni pubbliche, fatta salva
l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi
delle leggi vigenti; b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le
iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero e da associazioni e fondazioni, nel quadro delle finalita`
della presente legge; c) anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,in
conformita` a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti
politico diplomatici dell’Italia con gli altri Stati, svolge funzioni di
indirizzo e di vigilanza sulle
istituzioni scolastiche italiane all’estero, provvedendo anche alla loro istituzione e soppressione; d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attivita` scolastiche e
culturali italiane all’estero,avvalendosi anche di tutte le informazioni che amministrazioni dello Stato ed
enti e istituzioni pubblici sono
tenuti a tal fine a trasmetterle; e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita` svolta ai
sensi della presente legge. |
ART 2(Funzioni dell’Agenzia). 1. L’Agenzia: a) persegue le finalità di cui all’articolo1, promuovendo il coordinamento tra e amministrazioni dello Stato,gli enti e le istituzioni pubblici, fatta salva l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali,ai sensi della legislazione vigente in materia; b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le
iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, dalle associazioni e dalle fondazioni nell’ambito delle
finalita` di cui all’articolo 1; c) provvede alla istituzione
e alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane
all’estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita` a quanto previsto dalla
presente legge e nell’ambito dei rapporti politico diplomatici che l’Italia
ha con gli altri Stati, svolge
funzioni di indirizzo e di vigilanza; d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attivita` scolastiche e
culturali italiane all’estero,avvalendosi anche di tutte le informazioni che le amministrazioni dello Stato,le istituzioni e gli enti
pubblici sono tenuti a trasmetterle a tale fine; e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita` svolta. |
Art. 2. (Funzioni dell'Agenzia) 1. L'Agenzia persegue le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello
Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università
e delle altre istituzioni culturali ai sensi della legislazione vigente, e
svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative
promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nonché
da associazioni e da fondazioni nell'ambito delle medesime finalità. 2. L'Agenzia,
in particolare, provvede: a) alla
istituzione e soppressione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle
quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,
in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei
rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge
funzioni di indirizzo e di vigilanza; b) alle
azioni formative e didattiche concernenti l'insegnamento della lingua italiana e aventi lo scopo di
facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei
connazionali nei sistemi scolastici e nel tessuto sociale dei Paesi di
accoglienza; c) alla
promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo,
sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti
di connazionali in età di obbligo scolastico, sia attraverso iniziative di
educazione permanente e di formazione continua rivolte agli adulti; d) agli
interventi di sostegno all'integrazione scolastica ispirati al principio del
plurilinguismo; e) agli
interventi di formazione continua, di educazione degli adulti e permanente,
finalizzati, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali
e comunicative, e comunque tali da assicurare la più significativa partecipazione della
cultura italiana nel mondo al processo di riconoscimento delle reciprocità
tra le diverse culture locali e nazionali; f) ai servizi
e agli interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento
professionali, in favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini
stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero; g) ai servizi
di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni
intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia
visibilità dei loro effetti, nonché il rispetto delle specificità di
intervento in ragione della nazionalità degli utenti, del carattere regionale degli interventi e
della ottimizzazione delle risorse locali attivate; h) alle azioni
di accrescimento e di sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche,
formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione
degli interventi previsti dal presente comma, attuate anche attraverso
l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza; i) ai servizi
di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche,
culturali e professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di
valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze; l) a garantire
la gratuità dell'insegnamento della lingua italiana e dei relativi materiali
didattici per i cittadini italiani in età di obbligo scolastico, in
conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in
materia di obbligo scolastico. 3. L'Agenzia
cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche
e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le
amministrazioni dello Stato nonché gli enti e le istituzioni pubblici sono
tenuti a tale fine a trasmetterle, e
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente
legge. |
Appare però subito confusa e lacunosa la presentazione di
questi articoli di legge, confondendo le finalità iniziali con quello che si
persegue dopo, intercalando a caso lingua e Cultura, scuole e Corsi,
Istituzioni pubbliche,
Amministrazioni dello Stato, eccetera senza mai parlare di Università,
Istituti Italiani di Cultura e Lettorati di Lingua e Letteratura nelle
Università straniere. Non parliamo poi degli assistenti di Italiano. Si usano
a vanvera nomi di Fondazioni, Enti, e così via, senza far mai riferimento né
a nomi precisi e effettivi
(vedasi ad es. La Dante Alighieri, né
a Norme giuridiche che attualmente regolano tutte le Istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero). |
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ART.3. (Funzioni
dei centri). 1. I centri: a) concorrono alla formazione
iniziale degli insegnanti da destinare al servizio all’estero; b) formano i docenti in servizio
nei ruoli metropolitani all’insegnamento della lingua italiana come seconda
lingua; c) istituiscono e organizzano
corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b); d) promuovono attivita`
interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i Paesi europei ed
extraeuropei; e) promuovono attivita` di
ricerca; f) producono specifico materiale
didattico per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua in Italia e
all’estero; g) certificano, sulla base di
criteri omogenei dettati dal Ministero della pubblica istruzione o da un
altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza dell’italiano come
seconda lingua; h) forniscono consulenza sul
territorio sui problemi relativi all’integrazione e all’istruzione degli
immigrati. |
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Come si fa a parlare dei Centri se non si esplicitano le
figure professionali, il numero degli addetti e le specifiche competenze e
ruoli che devono avere questi centri (sedi, numeri, rapporti gerarchici,
reclutamento, eccetera) |
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ART.3. (Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti).
1. Il Governo ha facolta` di istituire, mantenere e
sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative. 2.L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle
altre istituzioni educative di cui al
comma 1 e` esercitata dall’Agenzia,
di concerto con il Ministero dell’istruzione e con il Ministero degli affari esteri, ed e` finalizzata a promuovere ed attuare all’estero iniziative
scolastiche e attività di
integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti
all’estero, con i seguenti obiettivi: a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della
cultura italiane; b) inserire l’insegnamento della lingua italiana nei
programmi scolastici stranieri; c) elevare il
livello culturale delle comunita` italiane all’estero; d) favorire l’integrazione degli utenti nelle strutture scolastiche e formative
del Paese ospitante; e) ridistribuire le scuole e le iniziative educative con
primario riferimento alla promozione della lingua e della cultura italiane
all’estero; f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle
scuole, mediante la fissazione di criteri e parametri di assegnazione delle
risorse certi e vincolanti, prevedendo anche modalita` per favorire la
flessibilita` dei progetti formativi interculturali, differenziate rispetto a
quelle previste per analoghe iniziative nel territorio nazionale. |
ART.4. (Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e dei loro
congiunti). 1. Il Governo ha facolta` di istituire, mantenere e
sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative. 2. L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni
educative di cui al comma 1 e` esercitata
dall’Agenzia, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e
con il Ministero degli affari esteri. L’Agenzia promuove e attua all’estero iniziative scolastiche e
attivita` di integrazione scolastica
a favore dei cittadini italiani
residenti all’estero, con i seguenti obiettivi: a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della
cultura italiane; b) inserire l’insegnamento dell’italiano nei programmi
scolastici stranieri; c) migliorare
il livello culturale delle comunita` italiane all’estero; d) favorire l’integrazione nelle strutture scolastiche e
formative del Paese ospitante; e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni
educative con primario riferimento all’interesse della promozione della
lingua e della cultura italiane all’estero; f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle
scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e
di parametri certi e vincolanti
per l’assegnazione delle risorse, prevedendo anche la possibilita` di
favorire la flessibilita` dei progetti formativi interculturali e di differenziarli dagli schemi previsti
per le analoghe iniziative in territorio metropolitano. |
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Ci si allontana sempre più dalle iniziali Premesse e
accettabili finalità per giungere ad affermare in modo esplicito, in tutte e
3 le proposte, che esse servono a gestire solo le scuole e i Corsi di
italiano e si riferiscono quasi sempre ai soli docenti. Seguono una serie di
grandi definizioni di principi generali, sempre più difficili da capire o
pericolosi perché non verranno mai meglio esplicitati dopo: cioè rimangono
fumosi e lasciati alla buona volontà di chi poi le gestirà: ancora una volta
il solo MAE e le Ambasciate/Consolati.
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ART.4. (Amministrazione, coordinamento e vigilanza). 1.Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole,le istituzioni
educative e le altre iniziative di cui all’articolo 3, e` messo a disposizione dell’Agenzia un contingente di personale
con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all’area C,
posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e
periferica dell’istruzione o
dell’amministrazione universitaria, nonche’ di personale direttivo e
docente della scuola,nel limite complessivo di duecento unita`. 2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali e` affidata
l’amministrazione di istituzioni
scolastiche italiane funzionanti all’estero, e` assegnato un contingente di
personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e` collocato fuori ruolo, con
provvedimenti adottati
dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e dell’economia e delle
finanze. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza. 4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e`
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di
appartenenza. |
ART.5. (Amministrazione, coordinamento e vigilanza). 1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e
per la realizzazione delle altre
iniziative di cui all’articolo 4, l’Agenzia
si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore all’area C,appartenente ai ruoli
dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione, nonche’ di personale appartenente all’area della funzione docente
e della dirigenza scolastica del comparto
della scuola,nel limite complessivo di 200 unita`. 2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui
all’articolo 10, ai quali e` affidata l’amministrazione di istituzioni
scolastiche italiane funzionanti all’estero, e` assegnato un contingente di personale del comparto della scuola per lo svolgimento delle
funzioni di coordinamento e di assistenza
tecnica. 3. Il personale di cui al comma 1 e` collocato fuori
ruolo, con provvedimento adottato dalle amministrazioni di appartenenza, di
intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia
e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica
e al profilo professionale di appartenenza. 4. Il personale di cui al comma 2 e` individuato
esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di nomina, hanno
prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede estera e che si
impegnano a garantire per almeno un ulteriore biennio, la permanenza
in servizio all’estero. Lo stesso personale e` esonerato dall’insegnamento per
svolgere le funzioni di cui al comma 2. |
Art. 3. (Amministrazione, coordinamento e vigilanza)/. 1. Per
svolgere le funzioni di amministrazione, coordinamento e vigilanza relative alle scuole, alle istituzioni educative
e alle altre iniziative di cui all'articolo 2 è messo a disposizione
dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica
C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e
di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo
di 200 unità. 2. Agli
uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane
funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della
scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di
assistenza tecnica. 3. Il
personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di
appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica e al profilo professionali di appartenenza. 4. Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza. |
Finalmente si avanzano dei numeri di contingenti in
Italia, anch’essi stranamente uguali in tutte e 3 le proposte (200 unità per
la gestione) che ancora una volta è incentrata sul MAE e gli Uffici
Consolari. Si ricorda che ci sono già al MAE 100 unità di docenti e dirigenti
scolastici Collocati fuori ruolo (oltre ai comandati) con le medesime
funzioni e non si capisce a cosa possono servire questi altri 200, quando non
solo ne basterebbero una ventina, ma noi ne proponiamo la completa
abolizione, demandando alle scuole di provenienza la gestione amministrativa
e contabile del personale collocato fuori ruolo all’estero. |
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ART.5. (Ordinamento delle scuole italiane all’estero). 1. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, su proposta dell’Agenzia, e` definita la disciplina dell’organizzazione
e del funzionamento delle scuole italiane all’estero, secondo un modello
uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e
conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio
nazionale, compresa l’attribuzione dell’autonomia scolastica. Ai titoli di
studio conseguiti presso le scuole disciplinate ai sensi de presente comma e`
riconosciuto valore legale. 2.Iprogrammi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono
approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione. |
ART.6. (Ordinamento delle scuole italiane all’estero). 1 .Il Ministro della pubblica
istruzione, con provvedimenti adottati su proposta dell’Agenzia, equipara,
anche per quanto concerne l’autonomia scolastica, l’ordinamento delle scuole
italiane statali all’estero alle corrispondenti scuole statali del territorio
nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche
esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale. 2. I programmi didattici delle scuole statali italiane
all’estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro della
pubblica istruzione. |
Art. 4. (Ordinamento delle scuole italiane all'estero). 1. Con provvedimenti
adottati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su
proposta dell'Agenzia, è definito l'ordinamento delle scuole italiane
all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle
corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa
l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti
presso le scuole di cui al presente comma è riconosciuto valore
legale. 2. I
programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione. |
Come si può continuare a lasciar gestire le scuole e tutta
la formazione scolastica, universitaria e culturale al MAE che finora non è
riuscita in questo compito, perché priva di competenze e professionalità adeguate. Il MAE fa
politica e non Scuola, quindi Il principio va rovesciato: deve essere il MPI
a gestire tutto (ordinamenti, programmi e scelte di aperture e chiusure di
corsi e scuole, magari delegando al Mae la sola gestione spicciola attraverso
le sue reti all’estero, in un rapporto sistemico però con l’Agenzia Nazionale
in Italia che deve dipendere da altro Ente indipendente, magari appoggiato o
diretto dalla Presidenza del C. dei Ministri) |
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ART.6. (Scuole non statali). 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, su proposta dell’Agenzia, alle scuole italiane all’estero che dipendono da enti privati o da associazioni o fondazioni, in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all’estero, puo` essere riconosciuta la parita`, ai sensi e agli effetti delle norme vigenti in materia di parita` scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio nazionale. |
ART.7. (Scuole non statali). 1. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell’Agenzia, sono
individuate le scuole italiane non statali all’estero che, in quanto conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all’estero, possono essere
riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo2000, n. 62, e successive
modificazioni. |
Art. 5. (Scuole non statali) 1. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane
all'estero che dipendono da enti o da associazioni e che sono in possesso di
requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti
scuole italiane statali all'estero può essere riconosciuta la parità, ai sensi delle norme vigenti in
materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel
territorio italiano. 2. I programmi
didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione. |
In questi articoli si affermano delle cose che sono già
fuori dalla realtà e dalle stesse decisioni politiche assunte da questo
Governo, che ha stabilito con Legge la chiusura di vari organismi, come gli
IRRE e la disattivazione del concetto di parità o equipollenza all’estero. Le
scuole legalmente riconosciute saranno abrogate. |
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ART.7. (Iniziative scolastiche e attivita` di integrazione
scolastica). 1. L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita` di
integrazione scolastica previste dall’articolo
3 e promuovere l’inserimento dell’insegnamento della lingua e cultura italiane nei curricoli delle scuole locali, definisce e coordina: a) iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della
lingua e cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole
locali; b) interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al
fine di promuovere il plurilinguismo e multiculturalismo
e di consentire l’effettiva integrazione degli alunni italiani nelle
strutture scolastiche e formative del Paese ospitante; c) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare
la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all’estero secondo
la realta` e le esigenze delle diverse aree geografiche; d) interventi per garantire il funzionamento delle scuole
statali all’estero e la vigilanza sulle scuole non statali all’estero, in
modo da assicurare l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali. 2. L’Agenzia inoltre istituisce: a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare
l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di
immigrazione; b) corsi integrativi di lingua e
cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano nei Paesi di immigrazione le
scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di
istruzione; c) corsi speciali annuali per la preparazione dei
lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi
del primo ciclo di istruzione. |
ART.8. (Iniziative scolastiche e attivita` di integrazione
scolastica). 1. L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le
attivita` di integrazione scolastica previste dall’articolo 4 e allo scopo di
inserire l’insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricoli
delle scuole locali all’estero, definisce e coordina: a) le iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della
lingua e della cultura italiane anche
agli autoctoni e agli stranieri frequentanti le scuole locali all’estero; b) le attivita` volte al
potenziamento della rete scolastica
italiana all’estero,allo scopo di adeguarla alle nuove tipologie di emigrati italiani, quali i tecnici,i
dirigenti, i manager, e di rendere possibile, ai loro familiari,la continuazione
anche all’estero della scolarizzazione iniziata in Italia; c) le attivita` concernenti
l’istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali; d) le iniziative per
l’istituzione di corsi per
l’insegnamento dell’italiano commerciale, tecnico, turistico e specifico del
settore artistico; e) i corsi integrativi di lingua e di cultura generale
italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano, nei Paesi di emigrazione,le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane
del primo ciclo di istruzione; f) le iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all’estero secondo la realta` e le esigenze delle diverse aree geografiche; g) il funzionamento delle scuole statali all’estero e la
vigilanza sulle scuole non statali all’estero,in modo d a garantire
l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali; h) gli interventi di sostegno,d irecupero e di rinforzo al
fine d promuovere il plurilinguismo e di consentire l’effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture
scolastiche e formative del Paese ospitante. 2. L’Agenzia istituisce, ove necessario: a) le classi o i corsi preparatori aventi lo scopo di
agevolare l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole
dei Paesi di emigrazione; b) i corsi speciali annuali per la preparazione dei
lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del
primo ciclo di istruzione. |
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Le attività scolastiche e di integrazione interlinguistica
vanno riviste facendo accordi bilaterali seri e vincolanti con le scuole,
università e strutture straniere, che devono rivedere le ore di insegnamento
della lingua italiana inserendola nei loro progetti educativi curriculari,
secondo le nuove normative Europee e Comunitarie o accordi bilaterali. Tali
accordi esistono e sono ben scritti, ma come sempre non applicati,
soprattutto in Sudamerica. I Corsi ex 153 vanno rivisti, corretti ed i posti
riciclati, non annullati. |
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ART 8 (Programmi, esami, titoli di studio). 1. I programmi di insegnamento, le norme per lo
svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle
classi,corsi e scuole di cui all’articolo
7e ogni altra disposizione per l’attuazione del medesimo articolo sono
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione. |
ART.9. (Programmi, esami, titoli di studio). 1. I programmi di insegnamento, le norme per lo
svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi,i
corsie le scuole di cui all’articolo 8 a ogni altra disposizione per
l’attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. |
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Come già detto prima, tutto ciò è di esclusiva competenza
della Pubblica Istruzione in Italia e lo deve essere ancor di più all’estero,
sotto l’egida e l’accordo del MPI con la collaborazione istituzionale del
Ministero dell’Università per i titoli e le certificazioni linguistiche. Il
MAE deve occuparsene solo per la parte corrispondente agli Accordi generali
di Politica culturale, ma non linguistici, altrimenti le cose andranno sempre
peggio. |
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ART.9. (Uffici scolastici consolari). 1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le
seguenti: a) mediazione tra l’utenza e la realta`
linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta
delle proprie radici culturali; b) mediazione tra l’utenza e la realta` socio-culturale
del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e scoperta
reciproca; c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali di appoggio,italiane
e locali,al fine di evitare l’emarginazione scolastica e sociale. 2. In rapporto a tali funzioni gli uffici scolastici consolari, di concerto con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e
sulla base delle indicazioni dell’Agenzia, svolgono i seguenti compiti: a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base
dell’analisi dei bisogni riscontrati;
b) valutare,sulla base delle risultanze dell’attivita` di
cui alla lettera a), l’efficacia e la validita` degli interventi scolastici
proposti da enti e associazioni; c) monitorare l’andamento delle attivita`, valutando la
corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati; d) selezionare e assumere con
concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da
enti e associazioni. |
ART. 10. (Uffici scolastici consolari). Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati
«uffici», di intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e in
attuazione delle disposizioni dell’Agenzia, hanno competenza in materia di: a)
orientamento delle scelte sul territorio e fissazione
degli obiettivi sulla base dell’analisi dei bisogni riscontrati; b)
valutazione,sulla
base delle risultanze dell’attivita` di cui alla lettera a),
dell’efficacia e della validita` degli interventi scolastici proposti dagli
enti e dalle associazioni; c) monitoraggio dell’andamento delle
attivita`; d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli
obiettivi fissati. ART. 11. (Ruolo degli uffici). 1.Nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo
10,gli uffici svolgono la propria attivita` secondo i seguenti principi: a) mediazione tra l’utenza e la realta`
linguistico-culturale italiana per favorire
il mantenimento e la riscoperta delle proprie radici culturali
originarie; b) mediazione tra l’utenza e la realta` socio-culturale
del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta
reciproca; c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali
diappoggio italiane e locali alfine di evitare l’emarginazione scolastica e
sociale. |
Art. 6. (Uffici scolastici consolari). 1. Le
funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti: a)
mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta
delle proprie radici culturali;
b)mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di
scoperta reciproci;
c)mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare
l'emarginazione scolastica e sociale. 2. In
rapporto alle funzioni di cui al comma 1 gli uffici scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze
diplomatiche e consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia,
svolgono i seguenti compiti: a) orientare
le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei
bisogni riscontrati; b)valutare,
sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera /a), /l'efficacia e la validità degli
interventi scolastici proposti da enti e da associazioni; c)monitorare
l'andamento delle attività di cui alla lettera /a)/, valutando la corrispondenza dei risultati agli
obiettivi fissati; d) selezionare e
assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e da
associazioni. |
Gli Uffici scolastici e Consolari servono eccome, ma non
come centri di decisione politica sotto l’esclusiva competenza dei
Diplomatici, ma come sedi di appoggi operativi collegati in rete per le
riunioni e le valutazioni sul da farsi, insieme a tutte le figure di
Personale istituzionali italiane e straniere ivi operanti (Lettori, docenti,
dirigenti, Addetti e Direttori di Istituto di Cultura e altre ancora che si
riporteranno brevemente nelle lista delle proposte di ITA.L.I.) |
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ART. 10. (Personale da destinare all’estero). 1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e
dei Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, e` stabilito, su
proposta dell’Agenzia, il contingente quadriennale del personale
universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e
istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle scuole europee e alle
istituzioni scolastiche e universitarie estere,tenendo conto delle
indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento
ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie
interessate. Con il medesimo decreto e` fissato altresi` il relativo limite
massimo di spesa. 2. Il contingente di cui al comma 1 e` soggetto a revisione biennale. 3. Il contingente del personale di ruolo di cui al
presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e` stabilito entro il
limite massimo di 1.500 unita`. |
ART. 12. (Contingenti del personale da destinare all’estero). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti
in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, è
stabilito,su proposta dell’Agenzia, il contingente quadriennale del personale
scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane
all’estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e
universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici,
nonche’ delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali
unitarie, in analogia a quanto
disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo
decreto e` fissato altresi’ il limite massimo di spesa per il citato
contingente fermo restando quanto
previsto dal comma 3. 2 .La determinazione
del contingente di cui al comma 1 e `effettuata ogni due anni. 3.Il contingente del personale di ruolo di cui al
comma 1, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri,e` stabilito entro il limite
massimo di 1.500 unita` e comunque non inferiore a 1.300unita`, di
cui almeno il 70 per cento da destinare alle scuole e alle iniziative
scolastiche di cui all’articolo 8. |
Art. 7. (Contingenti del personale da destinare all'estero) 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
rispettivamente competenti in rapporto all |