BANDO DI SELEZIONE Triennale DEL PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO DA INVIARE ALL'ESTERO (M.P.I.-M.A.E.)
Pubblichiamo il testo con i relativi allegati, del decreto interministeriale di indizione delle prove di accertamento linguistico per il personale della scuola da inviare all'estero.
Il presente bando, pur se scaduto, serve come riferimento per le prossime Selezioni triennali!
Scadenza domande: 27 dicembre 2001; Pubblicazione date degli esami: G.U. del 29 gennaio 2002
Allegato 1 (le materie, funzioni e codici del Concorso)
Allegato 2 (le 4 aree linguistiche del Concorso)
Allegato 3 (il modulo domanda): Reperibile in formato PDF sul sito MAE
Allegato 4 (la Tabella Titoli): Reperibile in formato PDF sul sito MAE
Bibliografie necessarie e Testi permanenti per l'estero ed i Concorsi per il personale scolastico e degli IIC:
INDIZIONE DELLE
PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE FINALIZZATE ALLA
MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA VERSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE ALL’ESTERO
IL DIRETTORE
GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
D’INTESA CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E
DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL MINISTERO
DELL' ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTI
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l’art.9 della legge 147
del 26.5.2000
per le norme non disapplicate dal CCNL 14.09.2001;
VISTO il D.L.vo n. 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995;
VISTA
la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 concernenti le
classi di concorso;
VISTO il decreto interministeriale n.
4177 del 10 agosto 1991 concernente i titoli di accesso per l’insegnamento nei
corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;
VISTA
la tabella allegata al CCNL del 14.09.2001, relativa alla valutazione dei
titoli professionali, culturali e
di
servizio;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
DECRETA
Sono indette le prove di
accertamento della conoscenza delle lingue straniere per il personale Docente e
ATA con contratto a tempo indeterminato della scuola da destinare ai posti di
contingente di cui all’art. 639 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile
1994.
1.
Alle prove di accertamento linguistico è ammesso a partecipare, a
domanda, il personale della scuola
con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato dopo tale
periodo almeno un anno di effettivo
servizio di ruolo in territorio metropolitano nella qualifica (per il personale
ATA, limitatamente ai profili di Direttore dei servizi generali ed
amministrativi ed Assistente amministrativo), nel posto di insegnamento (per i
docenti di scuola materna e di scuola elementare), nella classe di concorso (per
i docenti di scuola secondaria) per
i quali sono definiti i codici
funzione indicati nell’allegato n. 1
al presente decreto. Tali requisiti devono essere posseduti entro la data di
scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione alle prove di accertamento (30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
2. Qualora
l’aspirante sia in possesso dei requisiti previsti, è consentita la
partecipazione alle prove di accertamento,
per più codici funzione, nonché per più aree linguistiche.
Ha titolo a partecipare alla prova di accertamento
linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere il
personale appartenente alle seguenti categorie:
a)
docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo
grado;
b)
docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo
grado che abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami
di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI
allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.D.G. 31.3.99 ed
1.4.99.
La tipologia di istituzioni, le categorie di personale, le relative
classi di concorso e i codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto.
Le lingue delle quali è richiesta la
conoscenza sono le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, a seconda
dell'area linguistica per la quale i candidati intendano concorrere. Nell'allegato n.2 al presente decreto sono
riportate le quattro aree linguistiche con la specifica dei Paesi che ne fanno
parte.
3. Non ha titolo a partecipare alla
prove di accertamento di cui al presente decreto il personale
che:
a)
abbia già prestato servizio all’estero, anche se in più aree linguistiche
e in differenti codici funzione, per un periodo di
durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall’art.
9 comma 3 del CCNL 14.09.01
b)
abbia già prestato un periodo di servizio nelle Scuole Europee. Tenuto
conto di quanto previsto all’ art. 8 comma 5
del CCNL del 14.09.2001, tale
personale può tuttavia partecipare alle prove di accertamento per le istituzioni
diverse dalle
Scuole Europee
;
c)
sia incorso in provvedimenti
disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento
di riabilitazione;
d)
sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità o per
motivi di servizio;
e)
non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio
all’estero.
Art.
3
Modalità e termini utili per la
presentazione della domanda di ammissione e documentazione
1.
Domanda
a)
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale - il
personale che intenda partecipare alle prove di accertamento linguistico dovrà
inviare apposita domanda - alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione dei
titoli culturali, professionali e di servizio (allegato n. 4 al presente decreto) -
direttamente (e non per il tramite gerarchico) al Ministero degli Affari Esteri
- Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV,
piazzale della Farnesina, 1 00194
Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione
della domanda è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il modello di domanda da
utilizzare è quello riportato nell’allegato n. 3 al presente decreto.
b)
Il modulo di domanda, che deve essere obbligatoriamente compilato dal
candidato in tutte le sue voci negli spazi appositamente riservati, è
reperibile anche sul sito internet
del Ministero degli Affari Esteri (consultare la voce Scuole
all’indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).
c)
I docenti che, avendo i requisiti prescritti, intendano sostenere le
prove di accertamento per più tipologie
di istituzioni tra quelle indicate nell’allegato n. 1, debbono inoltrare
distinte domande.
d)
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ( D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, art. 39).
e)
I candidati dovranno indicare sulla busta la sigla corrispondente alla
tipologia di istituzione per la
quale intendano partecipare ( SCC -
istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU - Scuole Europee; LET- lettorati; ATA per il personale ATA ).
f)
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi
postali.
2. Documentazione
a)
Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i requisiti, i titoli culturali, professionali
e di servizio e l’assenza di circostanze ostative alla partecipazione alle prove
potranno essere autocertificati utilizzando l’apposito modello allegato al
presente decreto (allegato n. 4). I
titoli devono essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione alle prove.
Non saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi
identificativi completi così come indicati nel modello di domanda.
I dati
riportati dal candidato assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 del sopracitato D.P.R. che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
b) In qualsiasi momento l’Amministrazione può procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai
concorrenti ( art. 71, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
c)
Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge 31.12.1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si impegna a utilizzare i dati
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento
delle procedure previste dal presente decreto.
1) Sono considerati motivi di esclusione:
a)
la domanda priva di firma del candidato;
b) la domanda
inviata fuori termine (prima della pubblicazione del presente decreto o oltre
la scadenza del termine
ivi stabilito per la presentazione
della domanda);
c) la domanda
dell’aspirante che sia privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente art. 2 ;
2) Il Ministero degli Affari Esteri può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L’esclusione è disposta con motivato provvedimento del Ministero degli Affari Esteri che sarà notificato all’interessato con lettera raccomandata.
1.
Il calendario della prove di accertamento linguistico - predisposto dal
MAE - la sede, e l’orario di inizio delle prove verranno indicati con successivo avviso che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”
del 29 gennaio 2002 e alla stessa
data sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri.
2.
L’avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
3.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati.
4.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
5. Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
Art.
6
Modalità di svolgimento delle prove di
accertamento linguistico
1.
Le prove di accertamento mirano a verificare la conoscenza di una o più
lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese,
inglese, spagnolo e tedesco ).
L’accertamento è effettuato sulla base di
prove strutturate, predisposte a cura del Ministero degli Affari Esteri, che si articolano in una serie di 40
domande, nella lingua straniera oggetto della prova, con possibilità di scelta
tra quattro risposte. I parametri di valutazione delle risposte sono
predefiniti. Essi saranno resi noti ai candidati immediatamente prima
dell’inizio della prova. La durata della prova è fissata in due ore.
La prova
di accertamento mira a verificare la conoscenza della lingua straniera nei suoi
molteplici aspetti morfologici, ortografici, sintattici, lessicali, semantici e
socio-linguistici.
2.
Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera sarà
correlato alla tipologia delle Istituzioni per le quali il candidato intende
partecipare. Pertanto verranno predisposte distinte prove per ciascuna delle
seguenti categorie di candidati:
a) docenti che
aspirano alle istituzioni diverse dalle scuole europee per i quali la prova
dovrà verificare un’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue
straniere;
b) docenti che aspirano alle Scuole Europee per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue;
c) docenti che aspirano ai Lettorati di italiano presso le università straniere per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;
d) personale ATA per il quale la prova dovrà verificare un’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere.
3.
La prova di accertamento è distinta per ciascuna delle quattro aree
linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco). Pertanto, qualora il
candidato abbia chiesto di partecipare alle prove per più di un’area linguistica
della stessa categoria dovrà sostenere una prova per ogni lingua richiesta.
4.
Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che abbiano
riportato un punteggio di almeno 56/80.
5.
Al termine di ciascuna delle
prove strutturate la commissione, di cui al successivo articolo 7, procede alla
redazione di appositi elenchi dei
candidati che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito.
Tali elenchi saranno pubblicati all’albo dell’Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel
sito Internet del Ministero degli Affari Esteri (consultare la voce Scuole all’indirizzo:
http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).
6.
A conclusione di tutte le prove il Ministero degli Affari Esteri inserirà
i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali, redatti in stretto
ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e per ciascuna area linguistica.
1. Sono costituite apposite commissioni nominate dal Direttore Generale per
la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero Affari Esteri di concerto
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presiedute da
un Dirigente dell’area tecnica, in servizio presso il Ministero dell’Istruzione,
competente per lo specifico settore linguistico.
2. Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità
delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove
di accertamento secondo quanto indicato nell’art.6 comma 5 del presente decreto.
3. Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da
matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei
candidati o dei membri della commissione stessa.
4. Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data
della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno
di età né gli ex dipendenti dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
collocati a riposo da più di tre anni.
5. Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si
candidano per le prove di accertamento e coloro che alla data della
pubblicazione del presente decreto siano in servizio all’estero.
6. Non possono, altresì, far parte delle commissioni ai sensi dell’art. 35
del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Tutti i membri della commissione sono esonerati dagli obblighi di
servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle
operazioni .
Art. 8
Costituzione delle
graduatorie permanenti
Per i candidati che abbiano superato la prova
di accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri procede alla
valutazione dei titoli sulla base della tabella allegata al CCNL del 14
settembre 2001. Le modalità di costituzione delle graduatorie permanenti,
previste dal CCNL del 14.09.01, sono definite nell’ordinanza del Direttore
Generale della Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari
Esteri che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 30
novembre 2001 e, contestualmente, all’albo dell’Ufficio IV della Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale nonché sul sito internet
del predetto Ministero (consultare la voce Scuole all’indirizzo:
http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4° serie speciale.
Il Direttore Generale
Il Direttore Generale
per la Promozione e
del Personale della Scuola
la Cooperazione culturale
e dell’Amministrazione
F.to Alosi de Larderel
F.to Zucaro
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Testo Redatto a cura del
Centro Studi Onlus ITA.L.I. www.italianistica2.it
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