BANDO DI SELEZIONE Triennale DEL PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO DA INVIARE ALL'ESTERO (M.P.I.-M.A.E.)

NOTA BENE: Poichè pervengono tante e continue richieste sulle date della prossima emanazione del Bando di concorso per l'estero (di cui daremo immediata informazione mettendo il bando in pagina principale), riproduciamo il vecchio testo ed allegati del 2001

Pubblichiamo il testo con i relativi allegati, del decreto interministeriale di indizione delle prove di accertamento linguistico per il personale della scuola da inviare all'estero.

Il presente bando, pur se scaduto, serve come riferimento per le prossime Selezioni triennali!

Scadenza domande: 27 dicembre 2001; Pubblicazione date degli esami: G.U. del 29 gennaio 2002

Allegato 1 (le materie, funzioni e codici del Concorso)

Allegato 2 (le 4 aree linguistiche del Concorso)

Allegato 3 (il modulo domanda): Reperibile in formato PDF sul sito MAE

Allegato 4 (la Tabella Titoli): Reperibile in formato PDF sul sito MAE

Bibliografie necessarie e Testi permanenti per l'estero ed i Concorsi per il personale scolastico e degli IIC:

(clicca sul simbolo/logo):


INDIZIONE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE FINALIZZATE ALLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE ALL’ESTERO

 IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 D’INTESA CON
IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL’AMMINISTRAZIONE

DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   CONSIDERATO  quanto disposto dal CCNL per il personale delle scuole italiane all’estero del 14.09.2001 in merito allo svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera (artt. 2, 3 e 4), alla costituzione e all'aggiornamento delle Graduatorie permanenti per la destinazione all’estero del personale Docente e  ATA della scuola;

VISTI           il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l’art.9 della legge 147 del 26.5.2000
                       
per le norme non disapplicate dal CCNL 14.09.2001;

VISTI        i  CCNL del Comparto scuola 26.5.1999 e la sequenza, prevista dall’art.44 dello
                     
stesso contratto, del 24.2.2000 per le parti non superate dal CCNL del 14.09.2001; 

VISTO          il D.L.vo n. 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA            la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO           il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995;

VISTA           la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 39  del 30 gennaio 1998 concernenti le classi di concorso;

VISTO          il decreto interministeriale n. 4177 del 10 agosto 1991 concernente i titoli di accesso per l’insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

VISTA           la tabella allegata al CCNL del 14.09.2001, relativa alla valutazione dei titoli professionali, culturali e di
                       servizio;

VISTO            il D.P.R.  28 dicembre 2000, n.445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;

            DECRETA 

Art. 1 

Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere per il personale Docente e ATA con contratto a tempo indeterminato della scuola da destinare ai posti di contingente di cui all’art. 639 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. 

Art. 2
 Criteri generali e requisiti per l’ammissione alla prove di accertamento linguistico

 1.      Alle prove di accertamento linguistico è ammesso a partecipare, a domanda,  il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di  prova e che abbia prestato dopo tale periodo almeno un anno  di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano nella qualifica (per il personale ATA, limitatamente ai profili di Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed Assistente amministrativo), nel posto di insegnamento (per i docenti di scuola materna e di scuola elementare), nella classe di concorso (per i docenti di scuola secondaria)  per i  quali sono definiti i codici funzione indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto. Tali requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale). 

2.   Qualora l’aspirante sia in possesso dei requisiti previsti, è consentita la partecipazione alle prove di accertamento,  per più codici funzione, nonché per più aree linguistiche.
Ha titolo a partecipare alla prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere il personale appartenente alle seguenti categorie:

       a)      docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b)      docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado che abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.D.G. 31.3.99 ed 1.4.99.
La tipologia di istituzioni, le categorie di personale, le relative classi di concorso e i codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto. 
Le lingue delle quali è richiesta la conoscenza sono le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, a seconda dell'area linguistica per la quale i candidati intendano concorrere. Nell'allegato n.2 al presente decreto sono riportate le quattro aree linguistiche con la specifica dei Paesi che ne fanno parte.

 3. Non ha titolo a partecipare alla prove di accertamento di cui al presente decreto il personale che:
     a)      abbia già prestato servizio all’estero, anche se in più aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di
     durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall’art. 9 comma 3 del CCNL 14.09.01
     b)      abbia già prestato un periodo di servizio nelle Scuole Europee. Tenuto conto di quanto previsto all’ art. 8 comma 5  
     del CCNL del 14.09.2001, tale personale può tuttavia partecipare alle prove di accertamento per le istituzioni diverse dalle
     Scuole Europee ;
     c)      sia incorso in provvedimenti  disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
     d)      sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità o per motivi di servizio;
     e)      non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio all’estero. 

 Art. 3
Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione e documentazione

 1.      Domanda

 a)      Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale ­- il personale che intenda partecipare alle prove di accertamento linguistico dovrà inviare apposita domanda - alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione dei titoli culturali, professionali e di servizio (allegato n. 4 al presente decreto) - direttamente (e non per il tramite gerarchico) al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV, piazzale della Farnesina, 1  00194 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della domanda è  comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il modello di domanda da utilizzare è quello riportato nell’allegato n. 3 al presente decreto.
b)      Il modulo di domanda, che deve essere obbligatoriamente compilato dal candidato in tutte le sue voci negli spazi appositamente riservati, è reperibile anche sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (consultare la voce Scuole all’indirizzo:
 http://www.esteri.it/polestera/dgrc/). 
c)      I docenti che, avendo i requisiti prescritti, intendano sostenere le prove di accertamento per più tipologie  di istituzioni tra quelle indicate nell’allegato n. 1, debbono inoltrare distinte domande.
d)      La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ( D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 39).
e)      I candidati dovranno indicare sulla busta la sigla corrispondente alla tipologia  di istituzione per la quale intendano partecipare ( SCC - istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU - Scuole Europee;  LET- lettorati; ATA per il personale ATA ).
f)        L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi postali.  

2.      Documentazione 

a)      Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i requisiti, i titoli culturali, professionali e di servizio e l’assenza di circostanze ostative alla partecipazione alle prove potranno essere autocertificati utilizzando l’apposito modello allegato al presente decreto (allegato n. 4). I titoli devono essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove.
Non saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi identificativi completi così come indicati nel modello di domanda.
I dati riportati  dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del  D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 del sopracitato D.P.R. che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
b)  In qualsiasi momento l’Amministrazione può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti ( art. 71, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
c)   Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge 31.12.1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i dati  forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 4
Casi di esclusione 

1)  Sono   considerati motivi di esclusione:

a)  la domanda priva di firma del candidato;
b) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione del presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione della domanda);

c) la domanda dell’aspirante che sia privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente art. 2 ;

2) Il Ministero degli Affari Esteri può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L’esclusione è disposta con motivato provvedimento del Ministero degli Affari Esteri che sarà notificato all’interessato con lettera raccomandata.

Art. 5
Convocazione dei candidati 

1.      Il calendario della prove di accertamento linguistico - predisposto dal MAE - la sede, e l’orario di inizio delle prove verranno  indicati con successivo avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del  29 gennaio 2002 e alla stessa data sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri. 

2.      L’avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

3.      Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati. 

4.      I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

5.      Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.

 Art. 6
Modalità di svolgimento delle prove di accertamento linguistico 

1.      Le prove di accertamento mirano a verificare la conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco ).
L’accertamento è effettuato sulla base di prove strutturate, predisposte a cura del Ministero degli Affari Esteri,  che si articolano in una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto della prova, con possibilità di scelta tra quattro risposte. I parametri di valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell’inizio della prova. La durata della prova è fissata in due ore.
La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della lingua straniera nei suoi molteplici aspetti morfologici, ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.  

2.      Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera sarà correlato alla tipologia delle Istituzioni per le quali il candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte distinte prove per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:

a) docenti che aspirano alle istituzioni diverse dalle scuole europee per i quali la prova dovrà verificare un’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere;

b) docenti che aspirano alle Scuole Europee per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue;

c) docenti che aspirano ai Lettorati di italiano presso le università straniere per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;

d) personale ATA per il quale la prova dovrà verificare un’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere.

 3.      La prova di accertamento è distinta per ciascuna delle quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco). Pertanto, qualora il candidato abbia chiesto di partecipare alle prove per più di un’area linguistica della stessa categoria dovrà sostenere una prova per ogni lingua richiesta.

 4.      Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80.

 5.      Al termine di ciascuna  delle prove strutturate la commissione, di cui al successivo articolo 7, procede alla redazione di  appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. Tali elenchi saranno pubblicati all’albo dell’Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito Internet del Ministero degli Affari Esteri (consultare la voce Scuole all’indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/).

 6.      A conclusione di tutte le prove il Ministero degli Affari Esteri inserirà i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e  per ciascuna area linguistica.

Art. 7
Composizione e compiti delle commissioni

 1.  Sono costituite apposite commissioni nominate dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero Affari Esteri di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presiedute da un Dirigente dell’area tecnica, in servizio presso il Ministero dell’Istruzione, competente per lo specifico settore linguistico. 
 2.  Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento secondo quanto indicato nell’art.6 comma 5 del presente decreto.
 3.  Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o dei membri della commissione stessa.
4.  Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di età né gli ex dipendenti dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca collocati a riposo da più di tre anni.
5. Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidano per le prove di accertamento e coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all’estero.
6.  Non possono, altresì, far parte delle commissioni ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Tutti i membri della commissione sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni .

Art. 8
Costituzione  delle graduatorie permanenti 

Per i candidati che abbiano superato la prova di accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri procede alla valutazione dei titoli sulla base della tabella allegata al CCNL del 14 settembre 2001. Le modalità di costituzione delle graduatorie permanenti, previste dal CCNL del 14.09.01, sono definite nell’ordinanza del Direttore Generale della Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 30 novembre 2001 e, contestualmente, all’albo dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale nonché sul sito internet del predetto Ministero (consultare la voce Scuole all’indirizzo: http://www.esteri.it/polestera/dgrc/). 

Art. 9
Pubblicazione del decreto di indizione 

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale.

  Roma, 19.11.2001

Il Direttore Generale                                                                            Il Direttore Generale  
per la Promozione e                                                                           del Personale della Scuola
la Cooperazione culturale                                                                e dell’Amministrazione
F.to Alosi de Larderel                                                                        F.to Zucaro

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 Testo Redatto a cura del Centro Studi Onlus ITA.L.I. www.italianistica2.it